Definizione edificio NZEB
Con la sigla NZEB (Nearly Zero-Energy Building) si indicano tutti quegli edifici il cui bilancio energetico fra energia consumata ed energia prodotta sia prossimo allo zero. La definizione si riferisce a qualsiasi tipo di edifico piccolo o grande, residenziale o commerciale, industriale ecc. Tale denominazione rappresenta, in prospettiva futura, un’importante via di sviluppo sia ecologica, sia economica dato che esiste una normativa europea NZEB (e ben presto ve ne sarà una “chiara” italiana) che prevede ingenti investimenti in questo settore.
La Direttiva EPBD 2010/31/EU sull’efficienza energetica negli edifici prevede l’obbligo di raggiungere standard energetici di elevato livello per edifici di nuova costruzione destinati ad enti pubblici a partire dal 31 dicembre 2018 e per tutti i nuovi edifici a partire dal 31 dicembre 2020.
Tale obbligo fa si che si sia ricorso all’introduzione del concetto di “edifici a energia quasi zero”, cioè un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno, quasi nullo, dovrebbe essere coperto da energia derivante da fonti rinnovabili. La Direttiva indica i passi che ogni Stato membro dovrà compiere per definire un NZEB, sia da un punto di vista tecnico che economico-finanziario.
Il Decreto Requisiti Minimi n 162 del 15/07/2015 in vigore dal 01/10/2015, è il nuovo riferimento per l’efficienza energetica nelle costruzioni. Il Decreto traduce in campo legislativo italiano la Direttiva Europea Edifici a Energia Quasi Zero (NZEB), fissando nuovi procedimenti di calcolo e requisiti minimi nel campo delle prestazioni energetiche per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni.
Tale normativa coinvolge:
-nuove costruzioni (dal 1° ottobre 2015)
-edifici demoliti e ricostruiti
-ampliamenti di edifici esistenti (da rispettare solo sul nuovo costruito)
-ristrutturazioni di 1° livello (interessanti il 50% della superficie, da applicare all’intero edificio)
-ristrutturazioni di 2° livello (interessanti il 25% della superficie, da applicare alla parte in oggetto)
-riqualificazioni energetiche ( da applicare solo all’oggetto dell’intervento)